Legge Regionale
17 novembre 2016
, n. 28
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28
Art. 7
(Personale)
1. A seguito dei provvedimenti di aggregazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con personale proprio, nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti pubblici di nuova istituzione, nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione e nei relativi obblighi, sono soggetti a estinzione.
2. A seguito dei provvedimenti di integrazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con il proprio personale, nonché con il personale trasferito dagli enti gestori degli istituti di tutela integrati nei parchi.
3. In caso di subentro del parco a enti locali singoli o associati nella gestione di riserve naturali, monumenti naturali, l'ente gestore del parco esercita le nuove funzioni con il proprio personale e con quello che, addetto in via esclusiva alla gestione dell'area protetta, sia trasferito o distaccato dagli stessi enti locali.
4. L'ente gestore del parco può, altresì, stipulare apposite convenzioni per la messa a disposizione, da parte degli enti che partecipano alla gestione del parco ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, di idoneo personale che risulti non addetto in via esclusiva alla gestione di un'area protetta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia