Legge Regionale
17 novembre 2016
, n. 28
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28
Art. 9
(Valorizzazione delle risorse economiche)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i parchi regionali predispongono un elenco delle opportunità di compensazione nel quale sono indicati i lavori di compensazione da realizzare ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dell'articolo 43, comma 2 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e delle altre norme che prevedono forme di compensazione ambientale.
2. I parchi regionali possono prestare supporto tecnico specialistico agli enti locali che lo richiedano, concordando con gli stessi i conseguenti corrispettivi economici per la progettazione e la realizzazione delle azioni e degli interventi di conservazione della biodiversità, per la realizzazione di infrastrutture ecologiche per la costruzione della rete ecologica, nonché per la gestione e la valorizzazione delle aree a verde di interesse comunale.
3. Dal 1° gennaio 2017 eventuali contributi regionali assegnati all'ente gestore per l'erogazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione siano state da esso relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica produttrice di danni anche in base alle previsioni dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia