Legge Regionale
17 novembre 2016
, n. 28
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28
Art. 11
(Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)
1. L'istituzione e l'ampliamento di aree regionali protette continuano a essere regolati secondo quanto disposto dalla l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione o ampliamento di PLIS. I PLIS di nuova istituzione possono avviare la gestione autonoma fino all'aggiornamento regionale secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, o applicare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.
3. La Regione promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per ciascun ambito territoriale ecosistemico e a seguito di espressione di interesse a livello locale, il completamento della rete delle aree regionali protette.
4. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.
5. Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il valore paesaggistico, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale è vietata la realizzazione di impianti che svolgono attività di recupero o anche di smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; il divieto si applica anche alle istanze autorizzative in corso a tale data.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia