Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 16
(Norme transitorie e finali)(16)
1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all’articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2017) e il termine previsto dall’articolo 3, comma 6, sono prorogati fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.(17)
1 bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all’articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all’articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.(18)
2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all’allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– collegato 2007) sono soggetti all’attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa l.r. 30/2006.
2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. (19)
2 ter. Nelle aree regionali protette è vietato l’uso di fuochi d’artificio che, per l’alta rumorosità e la presenza di sostanze altamente tossiche, costituiscono grave pericolo all’ambiente e alla fauna ivi residente. Sono consentiti spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, effettuati con fuochi d’artificio a rumore ridotto e a basso impatto ambientale.(20)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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