Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 18
(Modifiche agli articoli 3 e 10 della l.r. 11/2012)
1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza)(10) sono apportate le seguenti modiche:
a) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:
'b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;

c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:
1) enti locali in forma singola o associata;
2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;
3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.';
b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'6. E' istituito con deliberazione della Giunta regionale l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo.';
c) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all'articolo 4;
b) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, comma 6;
c) le unità d'offerta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).'.
2. Per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo dell'applicativo informatico a supporto dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa complessive di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 3 luglio 2012, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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