Legge Regionale
29 dicembre 2016
, n. 35
Legge di stabilità 2017 - 2019
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35
Art. 6
(Risorse per il trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di tutte le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, tiene conto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 commi 4 e 5, della l.r. 6/2012 delle infrastrutture e dei servizi di trasporto attivati alla data del 31 dicembre 2016.(11)
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22e successivamente dall'art. 27, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia