Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 9
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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