Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:
a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;
1 bis. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(30)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia