Legge Regionale
27 marzo 2017
, n. 10
Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo
(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti con l’introduzione del fattore famiglia lombardo nel favorire l’accesso a prestazioni e servizi agevolati per le famiglie numerose o con presenza di situazioni di svantaggio e di fragilità. A tal fine, anche tenendo conto delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
2. Con cadenza triennale, la relazione di cui al comma 1 comprende una sezione che descrive e documenta i risultati conseguiti, complessivamente e nei singoli ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo, rispetto a:
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. cc), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia