Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 9
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(10), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente:
'a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 20 ter;';
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'diverse da quella di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui al comma 1';
c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 le parole 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),';
d) il primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: 'In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, della maggioranza o di tutti i comuni aderenti a un'unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum, rapportato all'ultimo contributo ordinario erogato alla stessa unione ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo, in misura comunque non superiore all'importo già calcolato in riferimento ai singoli comuni aderenti all'unione ed estinti a seguito dell'istituzione del nuovo comune, tenuto conto del complesso delle domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per l'annualità di riferimento.';
e) dopo il comma 4 ter dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'4 quater. Il requisito per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali') si applica, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale 27 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali''), limitatamente all'esercizio di una sola delle due funzioni indicate alla stessa lettera b).';
f) dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:
'Art. 20 ter
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Disposizioni di prima applicazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante (Legge di semplificazione 2017) ed è aggiornata, per le annualità successive, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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