Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 19
(Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifica all’articolo 34 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 34è inserito il seguente:
'2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l'impegno a carico dell'impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all'acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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