Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 2
(Zonizzazione del territorio regionale)
1. La Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e le consulte faunistico-venatorie di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza della specie non è ammessa.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1è operata in base ai seguenti criteri:
3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate altresì le unità di gestione della specie.
5. Ai fini della presente legge, per controllo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all'articolo 41 della l.r. 26/1993 e agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia