Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 3
(Gestione del cinghiale)
1. La Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 2, delibera le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti.(1)
2. La Regione, sentita la Provincia di Sondrio, in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, definisce le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.
3. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le densità obiettivo sono definite d'intesa con i relativi enti gestori.(2)
4. La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione:
a) su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri - Turistico Venatorie (AATV) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva;(3)
a bis) approvano i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito l’ISPRA e su proposta dei soggetti di cui alla lettera a), da far pervenire alla competente struttura regionale entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine, la Regione e la Provincia di Sondrio procedono comunque alla predisposizione e all’approvazione dei suddetti piani;(4)
b) approvano i piani di controllo, sentito l'ISPRA.
NOTE:
1. La Corte costituzionale con sentenza n. 206/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali. Torna al richiamo nota
2. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 206/2018. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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