Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 4
(Prelievo venatorio e controllo del cinghiale)
1. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
3. Le attività di controllo del cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, dove sono stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, sono attuate nei modi e termini consentiti previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione o dalla Provincia di Sondrio con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo.
3 bis. Fatto salvo l’obbligo di annotare i capi abbattuti sul tesserino venatorio, i soggetti che svolgono attività di prelievo venatorio e controllo del cinghiale devono utilizzare l’applicativo gestionale reso disponibile dalla Regione per l’annotazione sia dei capi abbattuti sia di quelli rinvenuti morti. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 51, comma 1, della l.r. 26/1993. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione per la durata dello stato di emergenza legato al virus peste suina africana.(6)
4. Nelle AFV e nelle AATV, in aree recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.
NOTE:
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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