Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 4
(Prelievo venatorio e controllo del cinghiale)
1. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
3. Le attività di controllo del cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, dove sono stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, sono attuate nei modi e termini consentiti previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione o dalla Provincia di Sondrio con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo.
4. Nelle AFV e nelle AATV, in aree recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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