Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 6
(Valorizzazione della carne di cinghiale)
1. La Regione valorizza la risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di cinghiale anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità.
2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono la realizzazione, per ogni ATC e per ogni CAC, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale, dislocati sul territorio in modo diffuso e omogeneo.
3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) o, limitatamente ai casi in cui i soggetti che hanno effettuato l'abbattimento abbiano operato a titolo volontario o siano proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui loro fondi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, possono essere lasciati nella disponibilità di questi ultimi ai fini di autoconsumo, nel limite massimo di quattro capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.(9)
4. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l’abbattimento, gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo mediante procedure di evidenza pubblica. In alternativa, per la cessione delle carcasse di cinghiale, ATC, CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, anche in forma associata, individuano un’apposita struttura (CLS) attraverso un avviso pubblico di selezione per la cessione di cinghiali prelevati in controllo. I proventi delle cessioni sono destinati all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all’articolo 5, nonché, limitatamente ai territori dei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, al rimborso delle spese sostenute dagli ATC e dai CAC, nonché dagli operatori volontari nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività di prelievo. Per il rimborso delle spese sostenute dai medesimi operatori, limitatamente ai medesimi territori, gli ATC e i CAC possono utilizzare anche altre risorse disponibili nei propri bilanci .(10)
5. ATC e CAC promuovono accordi con le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo.(11)
NOTE:
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 36, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8 e dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 36, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) e lett. c), della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia