Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia