Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 10/2003 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 38 è inserito il seguente:
“6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in quanto non si tratta di provvedimento dal quale discende l’indisponibilità del veicolo.”;
b) al comma 5 dell’articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La modalità di calcolo in dodicesimi della tassa automobilistica regionale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, se il veicolo, introdotto in Italia la prima volta da oltre un anno, è utilizzato da un soggetto residente da oltre trecentosessantacinque giorni.”;
c) dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:
“Art. 49 bis
(Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica)
1. Al fine di contrastare l’evasione della tassa automobilistica e dell’imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli in locazione o di proprietà di persone, fisiche e giuridiche, aventi residenza o sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al d.lgs. 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie, di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4.
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/1973 e con le modalità del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall’articolo 214 del d.lgs. 285/1992.
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del d.lgs. 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale ovvero con sistemi o apparecchi in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al d.lgs. 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all’eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del d.lgs. 285/1992.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, la Regione trasmette gli elenchi di cui al comma 3, nonché l’elenco dei veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento fiscalità locale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri, al Ministero dell’Interno e alla Guardia di Finanza. Con le amministrazioni di cui al primo periodo possono essere definite, mediante accordi, le modalità di trasmissione telematica dei predetti elenchi e di ogni altra informazione utile, nonché le misure idonee all’individuazione e identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica o alle prescrizioni di cui all’articolo 80, comma 14, del d.lgs. 285/1992.
6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.”;
d) dopo il comma 6 septies dell’articolo 77, sono aggiunti i seguenti:
“6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, è azzerata l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per le nuove imprese che esercitano attività commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché attività artigianali, come definite al comma 2, lett. f), dell’articolo 4 del medesimo d.lgs. 114/1998, purchè prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, localizzate all'interno dei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo, nonché, in via sperimentale per il primo semestre del 2018, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
6 novies. La misura dell’agevolazione di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.
6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il 31 dicembre 2018. Inoltre qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale.”;
e) all’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 91, la parola “consecutive”è soppressa;
f) dopo il comma 3 bis dell’articolo 92 è aggiunto il seguente:
“3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973. Nel piano di rateizzazione sono computati gli oneri accessori maturati dalla data di notifica dell’ingiunzione. Il mancato versamento di due rate determina la decadenza dal beneficio.”;
g) dopo il comma 3 dell’articolo 93, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 trovano applicazione in relazione ai tributi regionali secondo quanto previsto al medesimo articolo 11.
3 ter. Con apposito provvedimento si stabiliscono le modalità attuative di quanto disposto dall’articolo 11 del d.l. 50/2017 relativamente ai tributi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, per i quali la Regione è controparte nelle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.”.
2. La disposizione di cui al comma 6 bis dell’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), come introdotto dalla lettera a) del comma 1, acquista efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione della presente legge. A tal fine il periodo d’imposta di riferimento è quello in vigore al momento della trascrizione del fermo amministrativo presso il PRA.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 discendono per il bilancio regionale i seguenti effetti finanziari:
a) dalle lettere a) e g) derivano rispettivamente maggiori e minori entrate stimate in € 800.000,00 annui, con effetti complessivamente neutri per il bilancio regionale;
b) dalla lettera d) non discendono nel triennio 2017-2019 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l’allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante;
c) le restanti lettere del comma 1 non comportano impatti finanziari in termini di minori entrate per il bilancio regionale.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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