Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 11
(Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. All’articolo 79 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(14), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2017, n. 6 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è abrogato;
b la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) l’offerta in prelazione delle sedi farmaceutiche istituite dai comuni;”;
c) dopo il comma 3è aggiunto il seguente:
“3 bis. I comuni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio, trasmettono alla competente struttura regionale le delibere riguardanti l’istituzione e la variazione delle sedi farmaceutiche.”.
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5, il comma 4 bis dell’articolo 10 e il comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(15), come inseriti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), f) e g), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), sono abrogati.
3. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)(16)è apportata la seguente modifica:
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all’articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all’articolo 6, quantificabili per l’anno 2017 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse già appostate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019.
4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziate annualmente alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale.”.
4. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)(17)è apportata la seguente modifica:
a) nel primo periodo del comma 8 e al comma 9 dell’articolo 2 le parole “superficie lorda di pavimento (SLP)” sono sostituite dalle seguenti: “superficie lorda (SL)”.
5. Alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 (Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.”;
b) le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse.
6. Alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano)(19)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal servizio bibliotecario nazionale;”.
7. Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) le previsioni di cui al comma 5 si applicano anche ai dipendenti di cui agli articoli 20, comma 7, 66, comma 8, e 67, comma 8, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
8. Il comma 12 dell’articolo 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(20), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è abrogato.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 ottobre 2015, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2017, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 2 maggio 2017, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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