Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 24
(Istituzione di un Fondo pensione su base territoriale regionale)
1. La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e assistenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare nei modi e nelle forme previste dal d.lgs. 252/2005.
3. Per favorire l’istituzione del fondo di cui al comma 2, la Regione, senza alcun nuovo o aggiuntivo onere per la finanza regionale, istituisce un comitato di esperti di previdenza complementare coinvolgendo tutti gli attori interessati tra cui le università del territorio, le associazioni di categoria, le Camere di commercio, gli ordini professionali, gli enti strumentali della Regione, i centri specializzati di ricerca pubblici e privati e personalità ed esperti indicati dal Consiglio regionale.
4. Per l’istituzione del fondo di cui al presente articolo la missione 1, programma 10 – Titolo 1 è aumentata di € 100,00 per l’anno 2017, mediante riduzione della missione 20, programma 1 – Titolo 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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