Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 25
(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/1993)
1. All’articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti.”;
b) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
“1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.”;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “€ 100,00” sono sostituite dalle seguenti: “€ 120,00”;
2) al secondo periodo le parole “o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto,” sono soppresse;
3) al secondo periodo dopo le parole “o per la mancata sorveglianza dei cani” sono soppresse le parole “da caccia”.
NOTE:
34. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi