Legge Regionale
10 agosto 2017
, n. 22
Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22
Art. 25
(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/1993)
1. All’articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti.”;
b) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
“1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.”;
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.”;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia