Legge Regionale
6 novembre 2017
, n. 24
Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta
(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24
Art. 6
(Interventi di informazione, formazione e ricerca)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative ed interventi che prevengano i fenomeni ed i processi di radicalizzazione e di estremismo anche di matrice religiosa, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove corsi di formazione per gli operatori di polizia locale al fine di fornire utili strumenti conoscitivi, volti ad identificare e a prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta.
3. La Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica.(1)
4. La Regione, per le iniziative rivolte al sistema scolastico e universitario, promuove accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le università lombarde, per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta, nell'ottica anche dell'educazione alla cittadinanza e al rispetto delle differenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia