Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 2
(Sistema integrato di interventi)
1. La Regione promuove e sostiene, attraverso la definizione di linee guida, la realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena in un'ottica di risocializzazione della persona. Promuove la partecipazione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e del Centro per la giustizia minorile alla pianificazione sociale integrata e in particolare nell'ambito dei piani di zona.
2. La Regione, in accordo con gli enti locali e il terzo settore, sostiene lo sviluppo di un sistema a rete, attraverso l'individuazione di specifiche attività funzionali idonee a supportare le connessione tra gli enti del territorio e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
3. La Regione, al fine di favorire le relazioni tra le istituzioni, le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, le famiglie e l'ambiente esterno, promuove e sostiene, in collaborazione con i comuni sedi di strutture penitenziarie, l'estensione del servizio di segretariato sociale, con particolare attenzione all'implementazione degli sportelli informativi interni ed esterni alle strutture penitenziarie.
4. La Regione sostiene le associazioni e le attività del volontariato penitenziario in area penale interna ed esterna, promuovendone la connessione e l'integrazione con il sistema dei servizi.
5. La Regione promuove e favorisce l'interoperabilità dei sistemi informatici e la raccolta di dati, sia dell'amministrazione pubblica sia del terzo settore e del volontariato, attraverso la definizione di elementi minimi comuni per garantire un costante aggiornamento del percorso individuale della persona sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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