Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 4
(Tutela della salute)
1. La Regione, attraverso la rete dei servizi sanitari, tutela la salute delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria anche mediante interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
2. La Giunta regionale promuove intese con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile per l'istituzione, presso la competente direzione regionale, di un organismo interistituzionale con compiti di monitoraggio della rete dei servizi sanitari penitenziari che comprenda anche rappresentanti delle ATS.
3. La Regione, nell'ambito delle dipendenze patologiche, promuove la realizzazione di équipe integrate che assicurano le prestazioni di assistenza alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei, e favorisce l'accesso alle comunità terapeutico riabilitative e ai centri semiresidenziali per il recupero sanitario e sociale di soggetti adulti e minori affetti da dipendenze patologiche sottoposti a misure penali a carattere non detentivo, avviando un monitoraggio costante dei posti dedicati, così da orientare dal punto di vista clinico la collocazione delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
4. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove azioni per il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita o con patologie psichiatriche, nonché attività di riabilitazione all'interno delle strutture penitenziarie.
5. Le ASST forniscono una informazione puntuale sulle prestazioni erogabili, sin dal momento di ingresso delle persone nelle strutture penitenziarie, attraverso specifiche integrazioni della carta dei servizi, prevedendo idonee modalità di comunicazione, allo scopo di mantenere uno standard assistenziale all'interno delle strutture penitenziarie, nel rispetto dei principi in particolare di gratuità, uguaglianza, continuità, riservatezza e tutela della privacy.
6. La Regione, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, promuove e incentiva presso le strutture penitenziarie l'attivazione di sistemi di telemedicina e la diffusione di strumenti di supporto ai servizi sanitari per la raccolta delle informazioni sanitarie ai fini epidemiologici e di appropriatezza della cura.
7. La Regione, in osservanza dell'ordinamento penitenziario e delle norme che regolano l'esecuzione della pena, promuove presso le strutture penitenziarie la presa in carico dei detenuti affetti da patologie delle dipendenze da parte dei servizi ambulatoriali pubblici e privati accreditati e la presa in carico dei detenuti con problematiche psichiatriche da parte dei Centri psico sociali (CPS).
8. La Regione, in osservanza della normativa vigente, promuove e sostiene per gli imputati adulti e minori affetti da dipendenze percorsi di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali del sistema dipendenze per l'esecuzione di misure penali a carattere non detentivo.
9. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile:
a) individua, ove necessario, processi di accompagnamento alle dimissioni dalle strutture penitenziarie e al termine delle misure penali, garantendo continuità terapeutica e di presa in carico presso i servizi territoriali, favorendo l'accesso presso le strutture assistenziali;
b) assicura la presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato sottoposti a misure di sicurezza e, nel caso di minori, anche a misure penali non detentive, nonché delle persone che durante il percorso penale sviluppano problemi psichiatrici;
c) garantisce la funzionalità di almeno una articolazione per la salute mentale attivata presso una struttura penitenziaria presente sul proprio territorio, nonché di un reparto per l'osservazione psichiatrica in carcere per i detenuti sottoposti a osservazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
d) garantisce la presa in carico e la cura delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria con comorbilità tra disturbi psichiatrici e disturbi da uso di sostanze, attraverso l'integrazione nel trattamento dei servizi competenti, nonché l'implementazione di attività per il recupero delle abilità relazionali dei detenuti con disturbi psichici;
e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario operante nelle strutture penitenziarie.
10. La Regione assicura:
a) il monitoraggio tecnico e organizzativo delle attività dei servizi sanitari e la valutazione epidemiologica della popolazione carceraria;
b) il supporto alle attività gestionali dei servizi sanitari e alla ricerca;
c) la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della coerenza degli interventi a tutela della salute in carcere.
11. La Regione appronta linee guida che definiscano la modalità delle rilevazioni semestrali delle ATS negli istituti di prevenzione e pena a partire dalla centralità delle persone e del rispetto dei diritti umani fondamentali di coloro che sono legittimamente privati della libertà. Le linee guida devono essere verificate ogni cinque anni, valutandone l'eventuale aggiornamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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