Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 10
(Funzioni di coordinamento e di controllo)
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. A tal fine è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiunti per la Regione, un tavolo tecnico al quale partecipano il Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede, e, previa intesa, un rappresentante designato dal Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria, un rappresentante designato dal direttore dell'Ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, un rappresentante designato dal direttore del Centro per la giustizia minorile, un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante del tavolo del terzo settore dagli stessi designati nonché un rappresentante designato dagli enti di formazione accreditati iscritti nella sezione A dell’Albo di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).(1)
2. La Giunta regionale provvede alla costituzione del tavolo tecnico definendo le modalità di funzionamento.
3. Il tavolo tecnico elabora una relazione annuale fornendo osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento del complesso dei piani e degli interventi realizzati per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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