Legge Regionale
24 novembre 2017
, n. 25
Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel tutelare le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e favorirne il recupero e il reinserimento sociale. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) lo stato e gli indici di affollamento delle strutture penitenziarie lombarde, le caratteristiche socio demografiche e giuridiche delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, distinguendo tra soggetti in esecuzione interna ed esterna;
b) il grado di applicazione di misure alternative alla detenzione rispetto ai casi ammissibili presenti, le tipologie applicate e il numero delle richieste presentate;
c) le azioni e gli interventi attuati specificando, per ciascun ambito e territorio di intervento, gli obiettivi, le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti e le loro caratteristiche, nonché i risultati ottenuti;
2. Le relazioni del tavolo tecnico, previste all'articolo 10, comma 3, sono parte integrante della relazione al Consiglio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia