Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 34
Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;34
Art. 1
(Integrazioni alla l.r. 31/2008)
1. Dopo il Capo III (Programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica) del Titolo VII (Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è inserito il seguente:
'Capo III bis
Norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale
Art. 91 bis
(Finalità)
1. Il presente capo detta disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo plurimo delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.
Art. 91 ter
(Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d'acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità di difesa idrogeologica)
1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale', individua, con propria deliberazione, le parti dei comprensori di bonifica e irrigazione nelle quali è necessario integrare la disponibilità idrica necessaria allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole, nonché i volumi d'acqua necessari per il soddisfacimento delle esigenze irrigue e gli ambiti che necessitano di una laminazione delle portate dei corsi d'acqua ai fini della salvaguardia idrogeologica del territorio e dei centri abitati.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata su base comprensoriale, tenendo conto anche dei piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale previsti all'articolo 88, nonché di tutti gli strumenti di pianificazione volti alla difesa idrogeologica dei territori sottesi ai bacini idrografici.
Art. 91 quater
(Bacini per l'accumulo di acqua o per la laminazione delle piene)
1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole è superiore rispetto alle risorse idriche disponibili sulla base degli usi concessi o in corso di regolarizzazione o riconoscimento e laddove risultano presenti situazioni che necessitano di interventi per la difesa idraulica e idrogeologica al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle pianificazioni regionale, provinciale, metropolitana e comunale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento previsto all'articolo 91 ter, comma 1, individua gli ambiti già previsti nei vigenti piani provinciali delle cave, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini idrici per l'accumulo di acque meteoriche o di acque di laminazione delle piene, da destinare all'uso irriguo o alla difesa idrogeologica anche mediante la realizzazione di idonei collegamenti idraulici alla rete scolante naturale.
2. Nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui al comma 1 il recupero delle aree previste dalla pianificazione dell'attività estrattiva avviene prioritariamente mediante la realizzazione di bacini idrici finalizzati all'accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento, tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
3. Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale in materia di attività estrattive, la modalità di recupero delle aree previste nei piani provinciali delle cave può essere modificata, previa variante del relativo piano, ai fini della realizzazione, sotto il piano campagna, di bacini per l'accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.p.r. 238/1999 e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del r.d. 1775/1933.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli ambiti estrattivi da cui risulti una interazione idrogeologica tra il bacino e le falde acquifere sotterranee.
Art. 91 quinquies
(Procedure)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 91 bis si utilizzano gli strumenti di programmazione negoziata, fra enti pubblici, previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
2. In caso di disponibilità, da parte del proprietario o anche del titolare dell'autorizzazione o concessione allo sfruttamento estrattivo, alla cessione bonaria dell'utilizzo del volume disponibile, è possibile utilizzare forme di convenzionamento diretto tra lo stesso proprietario o titolare e il consorzio di bonifica e irrigazione.'.
Norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale
Art. 91 bis
(Finalità)
1. Il presente capo detta disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo plurimo delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.
Art. 91 ter
(Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d'acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità di difesa idrogeologica)
1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale', individua, con propria deliberazione, le parti dei comprensori di bonifica e irrigazione nelle quali è necessario integrare la disponibilità idrica necessaria allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole, nonché i volumi d'acqua necessari per il soddisfacimento delle esigenze irrigue e gli ambiti che necessitano di una laminazione delle portate dei corsi d'acqua ai fini della salvaguardia idrogeologica del territorio e dei centri abitati.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata su base comprensoriale, tenendo conto anche dei piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale previsti all'articolo 88, nonché di tutti gli strumenti di pianificazione volti alla difesa idrogeologica dei territori sottesi ai bacini idrografici.
Art. 91 quater
(Bacini per l'accumulo di acqua o per la laminazione delle piene)
1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole è superiore rispetto alle risorse idriche disponibili sulla base degli usi concessi o in corso di regolarizzazione o riconoscimento e laddove risultano presenti situazioni che necessitano di interventi per la difesa idraulica e idrogeologica al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle pianificazioni regionale, provinciale, metropolitana e comunale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento previsto all'articolo 91 ter, comma 1, individua gli ambiti già previsti nei vigenti piani provinciali delle cave, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini idrici per l'accumulo di acque meteoriche o di acque di laminazione delle piene, da destinare all'uso irriguo o alla difesa idrogeologica anche mediante la realizzazione di idonei collegamenti idraulici alla rete scolante naturale.
2. Nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui al comma 1 il recupero delle aree previste dalla pianificazione dell'attività estrattiva avviene prioritariamente mediante la realizzazione di bacini idrici finalizzati all'accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento, tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
3. Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale in materia di attività estrattive, la modalità di recupero delle aree previste nei piani provinciali delle cave può essere modificata, previa variante del relativo piano, ai fini della realizzazione, sotto il piano campagna, di bacini per l'accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.p.r. 238/1999 e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del r.d. 1775/1933.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli ambiti estrattivi da cui risulti una interazione idrogeologica tra il bacino e le falde acquifere sotterranee.
Art. 91 quinquies
(Procedure)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 91 bis si utilizzano gli strumenti di programmazione negoziata, fra enti pubblici, previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
2. In caso di disponibilità, da parte del proprietario o anche del titolare dell'autorizzazione o concessione allo sfruttamento estrattivo, alla cessione bonaria dell'utilizzo del volume disponibile, è possibile utilizzare forme di convenzionamento diretto tra lo stesso proprietario o titolare e il consorzio di bonifica e irrigazione.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia