Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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