Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 35
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'agricoltura sociale' l'insieme delle attività condotte con modalità ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata tra loro o con cooperative e imprese sociali come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione e a favorire la coesione sociale in ambito locale, con una delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;
b) 'fattorie sociali' le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale come definita dalla lettera a) del presente comma e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5.
1 bis. Le fattorie sociali si distinguono in fattorie sociali inclusive e fattorie sociali erogative a seconda che svolgano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), o le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).(1)
2. Le attività di cui al comma 1 lettera a), oltre che dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono essere esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo così come previsto dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto delle modalità definite dai relativi decreti ministeriali attuativi.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia