Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 35
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35
Art. 5
(Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo)(6)
1. E' istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le fattorie sociali operanti in Lombardia debitamente accreditate. Il registro è costantemente aggiornato a seguito di ogni accreditamento e pubblicato sul portale della Regione.(7)
1 bis. Per presentare domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell’attività agricola rispetto a quella sociale e la frequenza di un corso per operatori agrituristici.Per lo svolgimento delle attività di agri-nidi e agri-asili non è necessaria la frequenza del corso di cui al primo periodo, ma trovano applicazione le specifiche normative di settore.(8)
1 ter. Le fattorie sociali si dotano, per fini promozionali, di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.(8)
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce con apposito regolamento i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle fattorie sociali, tenendo conto dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550, della specificità e delle varietà di modalità di esercizio delle esperienze lombarde già avviate, della qualità dei servizi offerti, della disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia. Con il medesimo regolamento sono definiti anche le modalità per lo svolgimento dell'attività e i relativi obblighi, nonché le modalità di tenuta del registro delle fattorie sociali, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo.(9)
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli locali.(10)
NOTE:
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22e successivamente dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22 e dall'art. 6, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia