Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 6
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, quali il programma di sviluppo rurale (PSR), e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;
b) la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta;
c) il riconoscimento alle fattorie sociali e ai soggetti indicati nell'articolo 2 di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa di riferimento;
d) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
e) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, delle ATS, nonché a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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