Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 36
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34
Art. 9
(Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)
1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
'2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove hanno sede.';
c) al comma 4 dell'articolo 74, le parole 'nella sede autorizzata' sono sostituite dalle seguenti: 'nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA';
d) al comma 5 dell'articolo 74, le parole 'L'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo svolgimento';
e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, le parole 'per l'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'per lo svolgimento';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia