Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'di semplificazione' sono aggiunte le seguenti: ', economicità dell'azione amministrativa';
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica le parole 'ed enti interessati' sono soppresse;
2) dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2, è aggiunto il seguente:
'5 bis) porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio;';
3) i commi 4 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater sono abrogati;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l'autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l'autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l'altra o le altre province interessate.';
5) il comma 7 ter è abrogato;
6) al comma 7 quater dopo le parole 'necessità di attivare la procedura' sono aggiunte le seguenti: 'di VIA o' e sono aggiunte, in fine, le parole: ', in base a quanto previsto all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006';
7) dopo il comma 7 quater sono aggiunti i seguenti:
'7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.
7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l'indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.';
8) i commi 10 e 11 sono abrogati;
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 dopo le parole 'ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo,' sono aggiunte le seguenti: 'alla disciplina di cui all'articolo 4,' e le parole 'all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 11.' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 11 e all'articolo 14, comma 7 ter.';
2) il secondo periodo del comma 1è soppresso;
3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalle seguenti:
'd) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9;
d bis) verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, se richiesto dall'autorità competente.';
4) all'alinea del comma 5 le parole 'finalizzata all'adozione del provvedimento' sono soppresse e le parole ', entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza,' sono soppresse;
5) alla lettera b) del comma 5 le parole 'sul progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006';
6) alla lettera c) del comma 5 le parole 'sul progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006' e le parole ', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),' sono soppresse;
7) al comma 7 le parole 'all'articolo 5, comma 1, lettera a)' sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 5, lettera c)';
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Norme per la semplificazione dei procedimenti';
2) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.';
3) il comma 2è abrogato;
4) il comma 3è sostituito dai seguenti:
'3. Per l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l'acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, l'amministrazione procedente di cui all'articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all'intervento in progetto.
3 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006; l'esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell'amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).';
5) il comma 4è sostituito dal seguente:
'4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l'intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, il segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.';
6) il comma 5è sostituito dal seguente:
'5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è ricompresa nell'ambito della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; la valutazione di incidenza, nel caso di progetti od opere assoggettate a VIA di competenza non statale, è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore.';
7) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; l'autorità competente per la VIA stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA.';
8) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, verificano, preventivamente all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L'amministrazione procedente, nel caso l'autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente ritenga superati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui al comma 3; in caso di non accoglimento delle osservazioni, il proponente, in applicazione di quanto disposto all'articolo 29, comma 2 quater, della legge 241/1990, può richiedere la restituzione degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi in capo all'autorità competente per la VIA.';
9) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
'6 bis. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi all'approvazione o anche all'autorizzazione necessaria alla realizzazione e all'esercizio del progetto, non rilevati ai sensi del comma 6, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.
[6 ter. Qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012.';](11)
10) i commi 7 e 8 sono abrogati;
11) al secondo periodo del comma 10, le parole 'il progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA' e le parole 'sentita l'autorità' sono sostituite dalle seguenti: 'acquisito il parere vincolante dell'autorità';
12) al comma 11, dopo le parole 'in sede di VAS' sono aggiunte le parole 'ovvero di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS' e le parole 'sentita l'autorità competente' sono sostituite dalle seguenti: 'acquisito il parere vincolante dell'autorità competente';
13) al comma 11, dopo le parole 'la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA' sono aggiunte le seguenti: 'e l'istruttoria sulla relativa istanza', le parole 'è effettuata' sono sostituite dalle seguenti: 'sono effettuate' e le parole 'sulla base di un progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base di un elaborato progettuale';
14) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
'11 bis. Qualora l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità VIA e l'autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al precedente periodo.';
e) l'articolo 5è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.
2. Il proponente presenta l'istanza di proroga, di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA. L'autorità competente per la VIA si pronuncia sulla richiesta entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza e provvede a pubblicare sul sito internet regionale, di cui all'articolo 7, comma 3, l'istanza di proroga, la relativa documentazione presentata dal proponente e le determinazioni in merito alla concessione della proroga. L'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata, indicando il termine entro il quale il proponente è tenuto a provvedere; nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente archivia l'istanza di proroga.
3. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.';
f) l'articolo 6è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;
b) alla commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza;
c) contributi tecnici ad altre strutture dell'amministrazione di appartenenza dell'autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006.';
g) l'articolo 7è sostituito dal seguente:
'Art. 7
(Attività di informazione)
1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite apposito sito internet regionale, dedicato alla VIA, di cui al comma 3.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.';
h) l'alinea del comma 1 dell'articolo 8è sostituito dalla seguente: 'Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:' e alla lettera c) dello stesso comma 1 le parole 'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 28, comma 8, del d.lgs. 152/2006';
i) all'alinea del comma 2 dell'articolo 8 la parola 'contestualmente' è soppressa;
j) il comma 1 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.';
k) il comma 2 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente procede ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006. L'accertamento di cui al presente comma comporta, a carico del trasgressore, la corresponsione all'autorità competente di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.';
l) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento senza la previa sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a quella di VIA o dalla mancata adozione delle eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o in quello di VIA ovvero dalla realizzazione di opere o interventi in difformità rispetto agli stessi provvedimenti e dell'eventuale pregiudizio ambientale conseguente all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.';
m) il comma 4 dell'articolo 9 abrogato;
n) il comma 5 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, disciplina le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.';
o) dopo il comma 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'6 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'ente di appartenenza dell'autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.';
p) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione' sono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi regionali incompatibili con la presente legge, fatto salvo quanto previsto ai restanti articoli della stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.';
q) i commi 2, 3, 5, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 dell'articolo 14 sono abrogati;
r) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e all'articolo 7, comma 3,' sono soppresse;
s) al comma 6 dell'articolo 14 le parole 'presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.';
t) dopo il comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione', apporta al regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 'Norme in materia di valutazione di impatto ambientale'), le modifiche necessarie al relativo adeguamento a seguito delle modifiche alla presente legge introdotte dall'articolo 10 della stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.
7 ter. Le disposizioni relative agli oneri istruttori di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis, continuano ad applicarsi nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, a seguito dell'approvazione dello stesso decreto ministeriale, le stesse disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili.
7 quater. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione' si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione', fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto previsto all'articolo 23 del d.lgs. 104/2017.';
u) dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'Art. 15 bis
(Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)
1. Quando le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate alla manifestazione universale EXPO Milano 2015 sono assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale, la determinazione finale circa l'assoggettamento o meno a VIA è assunta con deliberazione della Giunta regionale.
2. Quando le opere di cui al comma 1 sono assoggettate a procedura di VIA di competenza non statale, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6 ter, e il relativo provvedimento è assunto con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 2.
4. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce, altresì, espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.';
v) all'alinea dell'allegato A sono soppresse le parole 'Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge Provincia: (2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge' e alla relativa tabella sono apportate le seguenti modifiche:
1) le tipologie progettuali di cui alle lettere c1) e c2) sono soppresse;
2) la tipologia progettuale di cui alla lettera c bis) è sostituita dalla seguente: 'c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006;';
3) le tipologie progettuali di cui alle lettere h), l), z), ab) e al) sono soppresse;
4) alla tipologia progettuale di cui alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fuori dai casi di cui all'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006';
5) la tipologia progettuale di cui alla lettera v) è sostituita dalla seguente: 'Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee';
6) la tipologia progettuale di cui alla lettera af bis) è sostituita dalla seguente: 'Strade urbane di scorrimento' e la relativa autorità competente è sostituita dalla seguente: 'Provincia';
7) alla 'tipologia progettuale' di cui alla lettera ag) le parole 'superano gli' sono sostituite dalle seguenti: 'sono conformi agli';
8) la tipologia progettuale di cui alla lettera ai) è sostituita dalla seguente: 'Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta inferiore a 10 km (progetti non compresi nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)';
9) alla tipologia progettuale di cui alla lettera am) le parole 'Interporti (progetti non sottoposti a VIA di competenza statale), piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali),' sono sostituite dalle seguenti: 'Piattaforme logistiche (non intermodali),';
w) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole 'Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell'articolo 2.' sono aggiunte le seguenti: 'Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna 'Tipologia progettuale' deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell'11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera d), e all'articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006.';
2) al punto 1.e) la tipologia progettuale è sostituita dalla seguente: 'Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari';
3) il punto 2 è sostituito dal seguente:

Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006
Tipologia progettuale
Autorità competente
2. Industria energetica ed estrattiva
a)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.
Regione
b)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento); - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale; - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.
Provincia
c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.
Regione
d)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
Provincia
e)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
Regione
f)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
Provincia
g)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.
Regione
h)
h.1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006, fermo restando quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 5, comma 4, lettera b), della l.r. 19/2015
h.2) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250.
Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
i)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
Provincia

4) i punti 7.e1), 7.f), 7.g), 7.m), 7.q) e 7.z) sono soppressi;
5) al punto 7.e2) dopo le parole 'Piattaforme logistiche' sono inserite le seguenti: 'non intermodali';
6) la tipologia progettuale di cui al punto 7.h) è sostituita dalla seguente:

h)
h.1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montane e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera h.2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente.
Regione
h.2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria).
Provincia
h.3) Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
Provincia

7) al punto 7.p) le parole 'Aeroporti (progetti non compresi nell'allegato A)' sono soppresse;
x) all'allegato C sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla parte I (Competenze della Regione), in riferimento ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, è inserita la seguente tipologia progettuale 2.c):

2. Industria energetica ed estrattiva

c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

2) alla parte II (Competenze delle province) la tipologia progettuale z), riferita ai progetti assoggettati a VIA, è soppressa;
3) alla parte II (Competenze delle province) è inserita la seguente tipologia progettuale, riferita ai progetti assoggettati a VIA:

Allegato A
Tipologia progettuale
af bis)
Strade urbane di scorrimento.

4) alla parte II (Competenze delle province) le tipologie progettuali 2.f), 7.e1), 7.m) e 7.z), riferite a progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, sono soppresse.
2. Ogni richiamo alle province contenuto nella l.r. 5/2010, come modificata dalla presente legge, deve intendersi riferito, per Milano, alla Città Metropolitana.
3. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.
4. Le spese derivanti dal presente articolo per la realizzazione delle necessarie azioni e attività di adeguamento del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) quale supporto alle procedure di VIA e di verifica di VIA, nonché per il supporto tecnico e specialistico per l'espletamento dei procedimenti in capo alla Regione, sono previste in euro 40.000,00 per il 2017 ed euro 100.000,00 per il 2018.
5. Alle spese di cui al comma 4 si provvede nel 2017 con le risorse già stanziate alla missione 9, programma 2, titolo I, per euro 40.000,00; nel 2018 per euro 60.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 9, programma 2, titolo I e per euro 40.000,00 con incremento della missione 9, programma 2, titolo I e corrispondente riduzione della missione 20, programma 3, titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Dagli esercizi successivi al 2018 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. La Corte costituzionale con sentenza n. 9/2019 ( e con l'ordinanza 107/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell’art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 . Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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