Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 9
(Modifica dell’articolo 90 della l.r. 31/2008)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 90 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9)è inserito il seguente:
'3 bis. I consorzi di bonifica possono prevedere, a decorrere dall'anno 2018, misure finalizzate a favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia