Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 23
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009. Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali già compresi nel reticolo principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione)
1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(25)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
'12 bis. La Regione, a decorrere dal 2018, può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all'articolo 79, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del consorzio interessato e nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di misure e interventi per la riqualificazione, il miglioramento ambientale e fruitivo, il presidio, la manutenzione e la difesa idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali, già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica, nonché per l'attuazione delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure previste per la relativa stipula. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, effettua una ricognizione dei canali e dei corsi d'acqua demaniali, di cui al precedente periodo, dalla stessa trasferiti in gestione ai consorzi di bonifica, con verifica e aggiornamento, di norma annuale, dell'elenco, in caso di sopravvenute modifiche nella titolarità della gestione dei canali e corsi d'acqua demaniali.
12 ter. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalla convenzione in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000,00 euro, derivante dai proventi dei canoni per l'uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell'anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.
12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter, è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12 bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies.
12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali economie sul nuovo programma di interventi.
12 sexies. La Giunta regionale definisce:
12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle convenzioni, comunque denominati.
12 octies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla convenzione in essere, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis, tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).
12 novies. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il triennio 2018-2020, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente comma, una nuova convenzione con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, secondo la disciplina dei commi da 12 bis a 12 septies, con le risorse finanziarie di cui al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).
12 decies. Alla data di sottoscrizione della nuova convenzione, di cui al comma 12 novies, cessa l'efficacia della convenzione in essere tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, di cui al comma 12 octies, ferma restando, anche nelle more della stessa sottoscrizione, l'applicazione alla convenzione in essere di quanto previsto al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).'.
12 ter. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalla convenzione in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000,00 euro, derivante dai proventi dei canoni per l'uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell'anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.
12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter, è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12 bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies.
12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali economie sul nuovo programma di interventi.
12 sexies. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei comitati tecnici regionali di cui al comma 12 quinquies;
b) le modalità di verifica e controllo della progressiva attuazione degli impegni assunti dai singoli consorzi in base alle convenzioni sottoscritte con la Regione.
12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle convenzioni, comunque denominati.
12 octies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla convenzione in essere, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis, tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).
12 novies. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il triennio 2018-2020, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente comma, una nuova convenzione con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, secondo la disciplina dei commi da 12 bis a 12 septies, con le risorse finanziarie di cui al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).
12 decies. Alla data di sottoscrizione della nuova convenzione, di cui al comma 12 novies, cessa l'efficacia della convenzione in essere tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, di cui al comma 12 octies, ferma restando, anche nelle more della stessa sottoscrizione, l'applicazione alla convenzione in essere di quanto previsto al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).'.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, stimata complessivamente in fase di prima sperimentazione in 3.200.000,00 euro per ciascun anno del triennio, si provvede rispettivamente per 705.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 1 'Spese correnti' e per 1.645.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020; per 120.000,00 con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 e per 730.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.
3. Alla spesa di cui al comma 2, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale recante (Legge di stabilità 2018-2020), è data copertura tramite corrispondente aumento delle entrate previste al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020.
4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono rideterminati in funzione dell'attuazione del comma 12 ter dell'articolo 6 della l.r. 10/2009, come introdotto dal presente articolo, rispettivamente gli stanziamenti in entrata di cui al titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 100' Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', relativi ai canoni per l'uso delle acque pubbliche e gli stanziamenti in spesa di cui alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' e alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia