Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 25
(Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 17 le parole 'delle agevolazioni di cui all'articolo 45,' sono soppresse;
b) al primo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 dopo le parole 'in condizioni di eccezionalità' sono inserite le seguenti: ', nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali.';
c) al terzo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 dopo le parole 'di cui al comma 6' sono inserite le seguenti: 'e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992';
d) all'ultimo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 le parole 'si applica quanto previsto dal comma 6' sono sostituite dalle seguenti: ', le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.'.
NOTE:
27. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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