Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 26
(Modifiche agli articoli 28 e 31 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 28è inserito il seguente:
'2 bis. In deroga ai limiti percentuali di cui al comma 2, i comuni con una bassa intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della programmazione regionale dei servizi abitativi possono procedere alla alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio abitativo pubblico:
b) al comma 4 dell'articolo 31 dopo le parole 'superiore a quindici anni,' sono inserite le seguenti: 'prorogabili una sola volta per non più di dieci anni,' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La proroga può essere concessa dalla Giunta regionale su motivata richiesta dell'ente proprietario presentata prima della scadenza del termine di quindici anni.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia