Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 2
(Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani)
1. Ai fini della presente legge, il patto territoriale è l'accordo promosso e sottoscritto da enti locali o da altri soggetti pubblici avente ad oggetto l'attuazione congiunta di un programma di interventi volto al raggiungimento di specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale dei territori montani, di cui all'articolo 1.
2. I portatori di interesse pubblici e privati possono concorrere all'impostazione in via generale degli obiettivi del patto territoriale e alla realizzazione dei relativi interventi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale ed europea in tema di contratti pubblici. I soggetti privati non possono tuttavia partecipare in alcun modo alla formazione e all'adozione di decisioni caratterizzate dall'esercizio di potestà pubbliche.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'eventuale adesione della Regione ai patti territoriali, stabilendone anche i contenuti minimi per un intervento diretto della Regione.
4. Fatte salve le disposizioni relative ai servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale sugli impianti individuati dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e quelle relative ai servizi funiviari e funicolari comunque classificati come servizi di trasporto pubblico locale, i patti territoriali possono prevedere che l'affidamento, da parte degli enti locali territorialmente interessati e competenti, dell'attività di gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse mediante le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) avvenga su base associata, determinando in tale ultimo caso l'ambito territoriale di riferimento e le modalità organizzative che regolano il rapporto tra gli enti associati.
5. In caso di adesione della Regione, il patto territoriale, su richiesta degli enti locali territorialmente interessati, può prevedere un ruolo di coordinamento da parte della Regione stessa. La Provincia di Sondrio, per gli interventi ricadenti nell'ambito del rispettivo territorio, concorre a tale coordinamento.
5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.(1)
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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