Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 41
Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;41
Art. 2
(Norme finali)
1. Le modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004, di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La consulta è costituita entro sei mesi dalla data di proclamazione di cui al precedente periodo, previa approvazione delle modifiche al regolamento regionale di cui all'articolo 5.1, comma 1 ter, della l.r. 16/2004.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia