Legge Regionale 15 gennaio 2018 , n. 1

Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione

(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1

Art. 4(6)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l’entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
b) l’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, specificando la tipologia di imprese coinvolte e i territori interessati;
c) i fattori che ostacolano o facilitano il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. ee) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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