Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione delle iniziative formative e degli interventi di qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali di cui al titolo II, previste in euro 50.000,00 per l'anno 2018, in sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 50.000,00 della missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.
2. Alla spesa per la promozione degli accordi di partenariato di cui all'articolo 3 e per l'attuazione degli interventi di promozione turistica del termalismo lombardo di cui al titolo III, prevista per l'anno 2018 in euro 150.000,00, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 150.000,00 della missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa dei commi 1 e 2 si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate alle missioni/programmi dei commi 1 e 2.
4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13 si provvede annualmente con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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