Legge Regionale
25 gennaio 2018
, n. 8
Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali
(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;8
Art. 3
(Interventi regionali a sostegno delle emittenti radiotelevisive)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione programma interventi a favore dell'emittenza radiotelevisiva con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT).(2)
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscono, sviluppano o qualificano la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo, l'indipendenza dell'informazione e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.
4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni 'CORECOM'), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
b) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
c) priorità per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme, nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione non precaria. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno sono dirette in particolare a:
a) agevolare, in via prioritaria, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile in forme non precarie, le iniziative volte a promuovere informazione riguardo la dimensione europea, la realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
c) sostenere le trasmissioni via internet (IpTv e web radio), specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
d) incoraggiare, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, concessionarie per la raccolta pubblicitaria di più aziende editoriali, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
f) sostenere la costruzione e il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedano una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni a carattere sociale, sia a fini di prevenzione sociale, ambientale e sanitaria;
g) sostenere, con appositi finanziamenti o forme di sostegno al credito, iniziative di autoimprenditorialità poste in essere da lavoratori e lavoratrici di emittenti locali della regione, coinvolte in processi di crisi o procedure di licenziamento collettivo;
h) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali;
i) promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
j) promuovere, con appositi finanziamenti e accordi con gli enti preposti, progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, anche favorendo la creazione di appositi consorzi o associazioni temporanee d'impresa per consentire una migliore fruizione del materiale suddetto da parte di soggetti pubblici e privati;
k) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su open data che consentono l'archiviazione, l'indicizzazione e la condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale;
l) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale sostenendo con premi e incentivi le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia