Legge Regionale
10 agosto 2018
, n. 12
Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12
Art. 11
(Modifiche agli articoli 3, 7, 19 e 52 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'l'inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l'applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l'ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.';
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.';
c) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole 'e di inalienabilità' sono inserite le seguenti: ', nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche';
d) al comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'4 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia