Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 3
(Funzioni)
1. L'Organismo regionale per le attività di controllo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure adottate, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali;
b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale;
c) verifica, a campione secondo metodologie di revisione aziendale, che le procedure di acquisto della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, con particolare riferimento alle procedure di acquisto effettuate nell'interesse del sistema sociosanitario lombardo dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) s.p.a., o comunque in forma aggregata, raccogliendo tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dall'articolo 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;
d) verifica i risultati dell'applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T ) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
e) verifica, con riferimento alla Giunta regionale e agli enti del sistema regionale, la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, la regolarità e l'efficienza dei procedimenti amministrativi di competenza, anche mediante il monitoraggio dei controlli di regolarità e di merito effettuati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale;
f) supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo politico-amministrativo degli enti del sistema regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;
g) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti nei regimi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
h) coordina la rete degli uffici degli enti del sistema regionale che svolgono attività di audit interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo un Piano annuale di attività, redatto anche sulla base degli indirizzi forniti dalla commissione consiliare competente in materia di antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, che viene approvato dall'Organismo e comunicato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per l'Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravvenuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute nell'interesse dell'integrità e della trasparenza dell'amministrazione regionale.
3. L'Organismo regionale per le attività di controllo svolge le verifiche ispettive disposte ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2014, con esclusione dei soli casi in cui sia diversamente stabilito dall'atto che dispone la verifica ispettiva. L'Organismo svolge le suddette verifiche in piena autonomia e ne comunica tempestivamente l'esito alla Giunta regionale e al Segretario generale della Presidenza per l'assunzione delle iniziative di rispettiva competenza.
4. L'Organismo regionale per le attività di controllo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Regione e degli enti del sistema regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito dal medesimo Organismo.
5. L'Organismo regionale per le attività di controllo relaziona semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, in coerenza con quanto definito nel Piano annuale di attività di cui al comma 2. La relazione deve contenere in forma dettagliata la descrizione:
a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, anomalie e irregolarità riscontrate;
b) di pareri e proposte alla Giunta e agli enti del sistema regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;
c) degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate dalla Giunta e dagli enti del sistema regionale, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza agli indirizzi e alle indicazioni fornite, evidenziando l'eventuale mancata adozione delle adeguate azioni migliorative di cui all'articolo 4, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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