Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 6
(Organizzazione)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'Organismo regionale per le attività di controllo si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali; le suddette risorse umane sono individuate, tra i dipendenti della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, all'esito di una procedura selettiva e devono garantire, sia in termini numerici che di competenze, l'effettiva operatività dell'Organismo e la continuità di svolgimento delle relative funzioni.(8)
2. Su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, la Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, approva le modalità di organizzazione e di funzionamento del suddetto Organismo, nonché le modalità di raccordo con gli altri organismi di controllo di cui all'articolo 5.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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