Legge Regionale
4 dicembre 2018
, n. 17
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17
Art. 13
(Modifiche al Titolo IX della l.r. 31/2008 e norme di prima applicazione)
1. Al Titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 131 è aggiunto il seguente periodo:
'La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.';
b) il comma 2 dell'articolo 134 è sostituito dal seguente:
'2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca.';
c) al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 134, dopo la parola: 'dilettanti' è inserita la seguente: 'ricreativi';
d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente:
'e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;';
e) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale';
f) alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale';
g) alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale';
h) alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;' ;
i) dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 135, è inserita la seguente:
'i bis) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane.';
j) al comma 4 dell'articolo 135, al numero 4 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, al comma 6 dell'articolo 137, al comma 6 dell'articolo 139, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 144, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 145, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 147 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 149, dopo le parole 'pesca dilettantistica' è inserita la seguente: 'ricreativa';
m) i commi 10 e 10 bis dell’articolo 135 sono sostituiti dai seguenti:
“10. La Provincia di Sondrio e la Regione costituiscono, rispettivamente per il bacino di pesca ricadente nel territorio della stessa provincia e per ciascuno degli altri bacini di pesca, la consulta provinciale della pesca e le consulte pesca di bacino e ne definiscono le modalità di funzionamento.
10 bis. Le consulte di cui al comma 10 svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da:
a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;
f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.
10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.
10 quater. Le consulte di cui al comma 10 sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell’UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all’insediamento delle nuove.
10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.”;
10 bis. Le consulte di cui al comma 10 svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da:
a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;
f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.
10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.
10 quater. Le consulte di cui al comma 10 sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell’UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all’insediamento delle nuove.
10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.”;
n) nella rubrica dell’articolo 136, dopo la parola “dilettantistiche”è inserita la seguente: “ricreative”;
o) all’alinea del comma 1 dell’articolo 136, dopo la parola “dilettanti”è inserita la seguente: “ricreativi”;
p) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 136, le parole “che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale annuale” sono soppresse;
q) al comma 2 dell’articolo 137 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e in tali acque è ammessa la pesca professionale.”;
r) ai commi 3 e 4 dell’articolo 137 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.”;
s) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 138 è sostituita dalla seguente:
“a) piano ittico regionale contenente:
1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna;
2. la categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;
3. i criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici;
4. i criteri per le immissioni di ittiofauna;
5. le azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;
6. i criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna ittica;
7. le azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale;
8. i criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l’istituzione dei tratti a regolamentazione speciale;”;
1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna;
2. la categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;
3. i criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici;
4. i criteri per le immissioni di ittiofauna;
5. le azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;
6. i criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna ittica;
7. le azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale;
8. i criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l’istituzione dei tratti a regolamentazione speciale;”;
t) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 138 è sostituita dalla seguente:
“b) carta ittica regionale recante la ricognizione della distribuzione sul territorio regionale di tutte le specie ittiche;”;
w) il comma 5 dell’articolo 138 è sostituito dal seguente:
“5. La Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca, approva il piano ittico provinciale e la carta ittica provinciale in conformità rispettivamente al piano ittico regionale e alla carta ittica regionale.”;
x) dopo il comma 8 dell’articolo 138 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Il piano ittico regionale e il piano ittico della Provincia di Sondrio sono aggiornati con periodicità non superiore a dieci anni. La carta ittica regionale e la carta ittica della Provincia di Sondrio, quali strumenti informatizzati funzionali alla redazione dei documenti programmatici e pianificatori previsti dal presente titolo, sono periodicamente aggiornate rispettivamente a cura degli uffici territoriali regionali e della Provincia di Sondrio.”;
y) al comma 2 dell’articolo 139, le parole “di cui all’articolo 138, comma 6, lettera e) e all’articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8,” sono soppresse;
z) al comma 3 dell’articolo 139, le parole “previste dall’articolo 138, comma 6, lettera e) e all’articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8” sono soppresse;
2. Le consulte pesca di bacino e la consulta provinciale della pesca previste dal comma 10 dell'articolo 135 della l.r. 31/2008, come sostituito dal comma 1, lettera m), del presente articolo sono costituite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le consulte territoriali della pesca costituite alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di ciascun decreto di costituzione delle consulte pesca di bacino. La consulta provinciale della pesca costituita alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di operare alla data di pubblicazione sull'albo pretorio del decreto di costituzione della nuova consulta provinciale della pesca.
4. Il documento tecnico regionale adottato alla data di entrata in vigore della presente legge resta valido fino alla data di pubblicazione sul BURL del piano ittico regionale adottato, previo aggiornamento della carta ittica regionale, in base all'articolo 138, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2008, come sostituita dal comma 1, lettera l), del presente articolo.
5. Alla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 4 perdono efficacia, fatti salvi gli effetti prodotti, i piani ittici, le carte delle vocazioni ittiche e gli altri atti generali in materia di pesca approvati dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli approvati dalla Provincia di Sondrio.
6. Entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL del piano ittico regionale, la Provincia di Sondrio approva la carta ittica provinciale e il piano ittico provinciale secondo la disposizione di cui all'articolo 138, comma 5, della l.r. 31/2008, come sostituito dal comma 1, lettera w), del presente articolo.
7. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015) sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia