Legge Regionale 4 dicembre 2018 , n. 17

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17

Art. 24
1. Dopo la lettera h bis) dell'articolo 13 del comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(26)è inserita la seguente:
'h ter) altre tipologie di veicoli appartenenti a categorie di soggetti con caratteristiche socio-economiche, anagrafiche o reddituali di fragilità sociale individuate dalla Giunta regionale, per i quali occorre assicurare il contemperamento degli impatti socioeconomici derivanti dall'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione di cui al presente articolo, nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale o veicoli appartenenti a categorie di soggetti che si trovano in specifiche situazioni meritevoli di tutela individuate dalla Giunta. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità attuative e la durata, anche con carattere di temporaneità, di tali esclusioni.'.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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