Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 18

Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;18

Art. 4
(Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi)
1. Presso la Giunta regionale è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi, di seguito denominata Consulta, di cui fanno parte:
a) l'assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o suo delegato, che la presiede;
b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
c) un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, sociosanitarie e di istruzione e formazione;
d) un rappresentante delle ATS e un rappresentante delle ASST, designati dal direttore generale competente in materia di politiche sociosanitarie.
e) un rappresentante di Anci Lombardia, designato dalla stessa associazione;
f) il responsabile della protezione dei dati della Regione o suo delegato.
2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive rispetto alle modalità di attuazione delle linee d'intervento.
3. Ai lavori della Consulta possono partecipare, previa intesa, rappresentanti dei Tribunali per i minorenni e delle prefetture. Possono partecipare, su invito del presidente della Consulta, anche altri soggetti pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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