Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 24
Legge di stabilità 2019 - 2021
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;24
Art. 3
(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)
1. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'6 bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito per le spese in conto capitale, alla Missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021, il 'Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche', con una dotazione prevista in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. A partire dagli esercizi successivi al 2021 alle dotazioni del fondo si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla Missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018-2020)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 2, la cifra '270.000.000,00 è sostituita dalla seguente: '390.000.000,00' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia