Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 24

Legge di stabilità 2019 - 2021

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;24

Art. 6
(Misure per il contenimento della spesa pubblica)(9)
1. A decorrere dal 2019, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi, già in essere, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata.
NOTE:
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 22 della l.r. 28 dicembre 2018, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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