Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 4

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'

(BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-03-04;4

Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che già esercitano l'attività funebre si adeguano alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presente legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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